Parità fra i sessi e pari opportunità
Il principio di parità fra i sessi è stabilito
dalla Costituzione (artt. 3 e 37): a rafforzare questo principio sono state
introdotte le leggi sulla tutela della lavoratrice-madre e sulla parità.
Tuttavia, poiché parità giuridica non sempre significa parità
di fatto, sono nati organismi istituzionali e figure di riferimento con compiti
di verifica e controllo della politica delle pari opportunità. I programmi
per la realizzazione della parità nel lavoro sono stati avviati con l'applicazione
della
legge
10 aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione delle parità
uomo-donna nel lavoro", modificata in seguito dal
decreto
legislativo n. 196/2000. Le finalità della legge sono favorire l'occupazione
femminile e realizzare la parità sostanziale tra uomini e donne nel lavoro,
rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
Al raggiungimento di questo scopo sono finalizzate le azioni positive, cioè
interventi adottati da datori di lavoro pubblici e privati, centri di formazione
professionale accreditati, associazioni e organizzazioni sindacali nazionali
e territoriali e sostenuti con finanziamenti pubblici.
Per un'efficace attuazione della legge, sono stati istituiti il Comitato Nazionale
per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza
di opportunità (che valuta, tra l'altro, i progetti di azioni positive
per i quali si richiedono i finanziamenti, da presentare entro il 30 novembre
di ogni anno) ed il Collegio Istruttorio. Sono inoltre previsti consiglieri
di parità a livello nazionale, regionale, provinciale.
Contro le discriminazioni previste dalla
legge
125/91 è possibile agire in giudizio e per dare maggiore efficacia
alla tutela giudiziale la legge prevede la cosiddetta inversione dell'onere
di prova. In altri termini, quando la lavoratrice fornisce elementi idonei a
fondare la presunzione di atti o di comportamenti discriminatori in ragione
del sesso, spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare di non aver operato
discriminazioni. Qualora la discriminazione sia accertata in giudizio, il giudice
ordina al datore di lavoro di definire un piano per la rimozione delle discriminazioni
accertate. La discriminazione accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro
è sanzionata invece con misure graduabili, che possono arrivare alla
revoca dei benefici pubblici goduti o degli appalti concessi e, in caso di recidiva,
all'esclusione da futuri benefici o appalti.
Con il
decreto
legislativo n. 196/2000 la struttura descritta viene ulteriormente rafforzata.
In particolare si prevede: 1) l'intervento diretto del Ministro del Lavoro,
di concerto con il Ministro per le Pari opportunità nella nomina della
consigliera/e di parità a livello regionale e provinciale, in caso di
mancata designazione da parte degli organi competenti, per evitare la presenza
di realtà prive di un organismo di parità; 2) l'istituzione di
un fondo di 20 miliardi annui destinato a finanziare le spese relative all'attività
dei consiglieri/e di parità; 3) la creazione di una rete nazionale allo
scopo di favorire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.