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Parità fra i sessi e pari opportunità

Il principio di parità fra i sessi è stabilito dalla Costituzione (artt. 3 e 37): a rafforzare questo principio sono state introdotte le leggi sulla tutela della lavoratrice-madre e sulla parità. Tuttavia, poiché parità giuridica non sempre significa parità di fatto, sono nati organismi istituzionali e figure di riferimento con compiti di verifica e controllo della politica delle pari opportunità. I programmi per la realizzazione della parità nel lavoro sono stati avviati con l'applicazione della legge 10 aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro", modificata in seguito dal decreto legislativo n. 196/2000. Le finalità della legge sono favorire l'occupazione femminile e realizzare la parità sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità. Al raggiungimento di questo scopo sono finalizzate le azioni positive, cioè interventi adottati da datori di lavoro pubblici e privati, centri di formazione professionale accreditati, associazioni e organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e sostenuti con finanziamenti pubblici.

Per un'efficace attuazione della legge, sono stati istituiti il Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità (che valuta, tra l'altro, i progetti di azioni positive per i quali si richiedono i finanziamenti, da presentare entro il 30 novembre di ogni anno) ed il Collegio Istruttorio. Sono inoltre previsti consiglieri di parità a livello nazionale, regionale, provinciale.

Contro le discriminazioni previste dalla legge 125/91 è possibile agire in giudizio e per dare maggiore efficacia alla tutela giudiziale la legge prevede la cosiddetta inversione dell'onere di prova. In altri termini, quando la lavoratrice fornisce elementi idonei a fondare la presunzione di atti o di comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare di non aver operato discriminazioni. Qualora la discriminazione sia accertata in giudizio, il giudice ordina al datore di lavoro di definire un piano per la rimozione delle discriminazioni accertate. La discriminazione accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro è sanzionata invece con misure graduabili, che possono arrivare alla revoca dei benefici pubblici goduti o degli appalti concessi e, in caso di recidiva, all'esclusione da futuri benefici o appalti.

Con il decreto legislativo n. 196/2000 la struttura descritta viene ulteriormente rafforzata. In particolare si prevede: 1) l'intervento diretto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per le Pari opportunità nella nomina della consigliera/e di parità a livello regionale e provinciale, in caso di mancata designazione da parte degli organi competenti, per evitare la presenza di realtà prive di un organismo di parità; 2) l'istituzione di un fondo di 20 miliardi annui destinato a finanziare le spese relative all'attività dei consiglieri/e di parità; 3) la creazione di una rete nazionale allo scopo di favorire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.